Art. 19 – Costituzione

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa [2, 3, 7, 8, 20] in qualsiasi forma, individuale o associata [17, 18], di farne propaganda [21] e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [21; 527 ss. c.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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