16 Mar Art. 723 — Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo
Posted at 13:12h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Terzo – Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia > Capo II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale > Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco [ 721 ] o da bigliardo , tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità , è punito con l’ammenda da cinque euro a centotre euro.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a cinquantuno euro.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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