Art. 719 – Codice penale – Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco [721];
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto [723].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 217/1986
Il reato di tenuta di giuoco d'azzardo si perfeziona con la mera predisposizione delle attrezzature del giuoco (banco ed arnesi relativi), non occorrendo né l'effettivo inizio del giuoco attraverso le puntate dei partecipanti, né la sorpresa in flagranza.
Cass. pen. n. 1983/1985
Il tenere un giuoco d'azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende attività di istituzione, organizzazione, direzione, vigilanza, amministrazione del giuoco, il provvedere cioè quanto occorra perché il giuoco sia posto a disposizione dei giocatori.
Cass. pen. n. 2308/1969
L'art. 719 c.p. contempla non una ipotesi contravvenzionale autonoma ma alcune circostanze aggravanti del reato previsto dall'art. 718 c.p., rispetto alle quali è applicabile il giudizio di comparazione prescritto dall'art. 69 c.p.