Art. 717 – Codice penale – Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
[Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'Autorità è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.
La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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