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Art. 716 — Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [ di infermi di mente o ] di minori

Art. 716 — Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [ di infermi di mente o ] di minori

Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata , è punito con l’ammenda da dieci euro a duecentosei euro.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata a una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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