16 Mar Art. 716 — Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [ di infermi di mente o ] di minori
Posted at 13:11h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Terzo – Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia > Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata , è punito con l’ammenda da dieci euro a duecentosei euro.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata a una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”11″]