Art. 716 – Codice penale – Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [di infermi di mente o] di minori
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata , è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata a una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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