16 Mar Art. 679 bis — Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Posted at 13:11h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Terzo – Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia > Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione II – Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica
Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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