16 Mar Art. 664 — Distruzione o deterioramento di affissioni
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da settantasette euro a quattrocentosessantaquattro euro.
Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 670/1974
Gli scritti o disegni fatti affiggere dai partiti politici, che sono associazioni private, sono disciplinati dal capoverso dell’art. 664 c.p., e la loro distruzione è punita a condizione che l’affissione sia eseguita nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità. Nell’ipotesi di lacerazione di un manifesto affisso ad un albero, il fatto non costituisce reato perché è fuori della tutela accordata dalla norma suindicata.
Cass. pen. n. 798/1971
Solo l’amministratore di un condominio è legittimato a procedere all’affissione, nell’atrio o nell’ingresso dello stabile amministrato, di scritti o disegni interessanti i condomini, tale facoltà derivandogli dall’incarico affidatogli e dalla stessa necessità di espletare le proprie mansioni. Uguale facoltà non spetta a coloro che non rivestono tale qualità, i quali per le comunicazioni ai condomini possono rivolgersi all’amministratore o se del caso all’assemblea. Non è punibile pertanto ai sensi dell’art. 664 comma secondo, c.p., la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni fatti affiggere nell’ingresso di un condominio da persona diversa dall’amministratore.
[adrotate group=”11″]