Art. 663 bis – Codice penale – Divulgazione di stampa clandestina

Salvo che il fatto costituisca reato , chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 1211/1973

Fa difetto l'elemento soggettivo dello stampato (destinazione alla pubblicazione ed accessibilità ad un numero indeterminato di persone), nel caso che una lettera sia riprodotta in una settantina di esemplari ciclostilati, firmati dall'autore, ciascuno dei quali sia recapitato in busta aperta, a mezzo di persone appositamente incaricate, ai singoli destinatari, i cui nominativi siano segnati sulle buste stesse, e quindi con diffusione preordinatamente limitata ad una ristretta cerchia di persone.

Cass. pen. n. 1143/1973

L'aspetto soggettivo dello stampato (destinazione in qualsiasi modo alla pubblicazione) va riguardato nel momento in cui esso esce dalla sfera di disponibilità dello stampatore e diviene accessibile a un numero indeterminato di persone, non nel momento successivo della diffusione dello stampato stesso, ed è indifferente che più o meno larga sia la cerchia delle persone cui lo stampato è destinato e che tali persone appartengano o meno ad una certa categoria, così come sono indifferenti il modo della diffusione e il numero degli esemplari a questa destinati. (Nella specie è stata riconosciuta la natura di stampato ad un volantino ciclostilato).