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Art. 654 — Grida e manifestazioni sediziose

Art. 654 — Grida e manifestazioni sediziose

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato [ 266 2, 284, 303, 414, 415 ] , con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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