Art. 284 – Codice penale – Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 4563/1991

Perché si abbia promuovimento di insurrezione armata contro lo Stato ai sensi dell'art. 284 del codice penale non è sufficiente una mera attività di propaganda (prevista come illecito specifico dall'art. 272 del codice penale), ma occorre che la condotta dell'agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva.

Cass. pen. n. 54/1983

I delitti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile si differenziano da quelli di cospirazione politica mediante associazione e di banda armata in quanto questi ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato e all'instaurazione della dittatura di classe, in realtà, restano nell'ambito meramente preparatorio rispetto ai delitti a scopo di insurrezione armata e di guerra civile dei quali, in definitiva, sono i mezzi strumentali.

Cass. pen. n. 2028/1982

Il delitto di banda armata non è elemento costitutivo né circostanza aggravante del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato né di quello di guerra civile e non può, pertanto, essere agli stessi reati assorbito o escluso.