Art. 640 quater – Codice penale – Applicabilità dell’articolo 322ter
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34362/2024
In tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato, la competenza per territorio si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo l'imputato operato sul "web" su conto "on-line", non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa né quello in cui è stato conseguito il profitto.
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 21076/2024
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.
Cass. civ. n. 18861/2024
In tema di truffa, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 640, comma primo, n. 2, cod. pen. anche nel caso in cui il pericolo immaginario prospettato alla vittima riguardi lo stesso soggetto agente. (Fattispecie in cui l'imputata, legata alla persona offesa da una relazione sentimentale, aveva indotto quest'ultima a credere che la propria figlia fosse gravemente malata e che ella era intenzionata a togliersi la vita per la disperazione derivante dal non avere risorse economiche per curarla).
Cass. civ. n. 13573/2024
Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi registri sull'apposita piattaforma digitale false fatture relative alla simulata cessione di libri in formato digitale ai beneficiari del "bonus cultura", cui erano stati, invece, consegnati beni di genere diverso, stante la preordinata attività fraudolenta concretamente posta in essere.
Cass. civ. n. 15134/2024
In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato.
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 13063/2024
In tema di mandato d'arresto europeo, non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, ove nel territorio dello Stato di emissione siano avvenuti anche solo un frammento apprezzabile della condotta, intesa in senso naturalistico, o una parte dell'evento che è conseguenza dell'azione od omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria tedesca in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe informatiche e ai reati fine, commessi in Albania ai danni anche di cittadini residenti in Germania, ove erano stati effettuati gli esborsi per via telematica).
Cass. civ. n. 6024/2024
In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.
Cass. civ. n. 8793/2024
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto.
Cass. pen. n. 36069/2020
In tema di confisca per equivalente, l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni.
Cass. pen. n. 28921/2020
La confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria "punitiva" rispetto al risarcimento in favore della persona offesa, l'eventuale adozione provvisoria - in sede civile - di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria.
Cass. pen. n. 33092/2018
In tema di truffa, anche aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, cod. pen., nei reati in contratto - ove il negozio è valido, ma l'esecuzione è caratterizzata da artifici e raggiri al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta - il profitto confiscabile si determina facendo riferimento all'intero importo del corrispettivo versato sussistendo, in tal caso, un'ipotesi di "aliud pro alio" che non consente di calcolare il valore del bene o del servizio differentemente consegnato o assicurato. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Perugia, 28/11/2017)
Cass. pen. n. 26792/2011
La confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 640 quater c.p. (che richiama l'art. 322 ter c.p.) può riguardare contemporaneamente sia il prezzo che il profitto del reato presupposto (nella specie: truffa in danno di un ente pubblico), dovendosi intendere la "o" come congiunzione, ed essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell'illecito commesso.
Cass. pen. n. 11970/2011
Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev'essere quantificato sulla base del profitto di tale ultimo reato, entrato a far parte delle operazioni di riciclaggio transnazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, detti proventi costituiscono anche il profitto del riciclaggio in relazione ai soggetti autori del solo reato transnazionale).
Cass. pen. n. 2101/2010
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché si impone la valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto sì come in sede di confisca. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale del riesame aveva affermato che la questione concernente il "quantum" dei beni sottoponibili a sequestro attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento).
Cass. pen. n. 16669/2009
Deve ritenersi legittima la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzata) di beni di cui ha disponibilità l'autore di reati previsti nell'art. 640 quater c.p. fino alla concorrenza di un valore corrispondente al profitto conseguito da terzi estranei con tali condotte.(Nella specie, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni appartenenti ad una commercialista che, in concorso con funzionari dell'Agenzia delle entrate, aveva ottenuto, intervenendo abusivamente nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, uno sgravio fiscale in favore dei suoi clienti).
Cass. pen. n. 8755/2009
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, prevista dal combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., è applicabile anche al reato di frode informatica aggravato per essere stato il fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, se tale aggravante concorre con quella prevista dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p..
Cass. pen. n. 45130/2008
La confisca per equivalente, in caso di delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche costituito da più violazioni, può applicarsi soltanto alle violazioni che siano commesse successivamente all'entrata in vigore della legge che per detto reato ha previsto l'indicata misura ablatoria.
Cass. pen. n. 25910/2008
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora il reato sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000 che ha previsto, introducendo l'art. 322 ter c.p., la confisca per equivalente (applicabile, in virtù dell'art. 640 quater c.p. al delitto in oggetto ), la confisca medesima può eseguirsi solo relativamente alle violazioni commesse successivamente alla legge menzionata.
Cass. pen. n. 31990/2006
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può riguardare beni che siano oggetto di una procedura fallimentare, e, quindi, può comportare il sacrificio delle ragioni dei creditori, trattandosi di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi per la loro pertinenza al reato, ma, ove tali beni siano sequestrati per equivalente, spetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.
Cass. pen. n. 31989/2006
Il sequestro preventivo, preordinato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l'intera azione delittuosa e l'effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente.
Cass. pen. n. 41936/2005
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter c.p.
Cass. pen. n. 26046/2003
L'art. 640 quater c.p., nello stabilire che, nei casi di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1 (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero con pretesto di esonero dal servizio militare), 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640 ter, secondo comma (frode informatica aggravata), si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di confisca obbligatoria dettate dall'art. 322 ter c.p., fa sì che tale misura possa trovare applicazione, alla stregua del primo comma di detto ultimo articolo, soltanto con riguardo a ciò che costituisce il profitto o il prezzo del reato, ovvero, in mancanza, con riguardo a beni per un valore corrispondente a tale prezzo (inteso come costituito dalle cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato), con esclusione, quindi, delle cose che siano state soltanto il mezzo per la realizzazione dell'illecito, rimanendo altresì esclusa la possibilità di confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato, essendo questa prevista dal secondo comma dell'art. 322 ter solo con riferimento al delitto di cui all'art. 321 c.p.