16 Mar Art. 615 quater — Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo , è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617quater.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 47021/2013
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615 quater cod. pen.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.
Cass. pen. n. 36288/2003
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (c.d. clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l’acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l’accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente («clonato») integra il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater c.p.
Cass. pen. n. 22319/2003
Non configura il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.) il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi (c.d. “Pic-card” o “Smart-card”), atteso che con tali strumenti non si viola alcun domicilio informatico, protetto da misure di sicurezza, ma si utilizzano irregolarmente servizi di trasmissione o comunicazione ad accesso condizionato, contravvenendo in tal modo alle disposizioni sul diritto d’autore di cui all’art. 6 D.L.vo 15 novembre 2000, n. 373, sanzionato solo in via amministrativa prima dell’entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 38.
Cass. pen. n. 24847/2002
In tema di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la detenzione di una scheda contraffatta (pic card) per la decrittazione delle trasmissioni a pagamento (pay-tv) configura il reato di cui all’art. 615 quater c.p., ma non rientra nella previsione di cui all’art. 171 octies della L. n. 248 del 2000 che invece concerne la tutela del diritto di autore, con la conseguenza che tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità.
Cass. pen. n. 4389/1998
In tema di criminalità informatica, l’art. 615 quater c.p. si applica anche all’ipotesi di detenzione o diffusione abusiva delle pics-cards, schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati attraverso la decodifica di segnali trasmessi secondo modalità tecniche di carattere telematico.
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