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Art. 558 — Induzione al matrimonio mediante inganno

Art. 558 — Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [ 82, [ [ n83cc, 106116 ], con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [ 8489 ] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato [ 117, 119, 120, 122, 123 ] , con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da duecentosei euro a milletrentadue euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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