Art. 557 – Codice penale – Prescrizione del reato
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [149; L. 898/1970] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [86, 117].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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