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Art. 557 — Prescrizione del reato

Art. 557 — Prescrizione del reato

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [ 149; l. 1° dicembre 1970, n. 898 ] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [ 86,117 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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