Art. 504 – Codice penale – Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa , si applica la pena della reclusione fino a due anni [505, 510-512].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11796/1999

Non integra il reato di cui all'articolo 504 c.p. la c.d. serrata dei piccoli esercenti attuata per motivi economici inerenti all'attività aziendale, essendo tali manifestazioni estranee a qualsiasi conflitto tra datori di lavoro e lavoratori subordinati, da considerare, quindi, come una «legittima forma di sciopero». (Nella specie la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva lavoratori subordinati e comunque la natura della manifestazione escludeva ripercussioni apprezzabili su eventuali rapporti di lavoro e non vi era attinenza con vertenze sindacali o con i diritti dei dipendenti).
Per escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 504 c.p. e ricondurre la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 506 c.p., è necessario che la serrata non attenga a vertenze di carattere sindacale o a diritti dei lavoratori dipendenti, che la stessa non abbia durata considerevole tale da incidere su eventuali rapporti di lavoro subordinato e che non sussistano lesioni degli interessi dell'economia pubblica.