16 Mar Art. 505 — Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall’articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite [ 510–512 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 7595/1975
L’esercizio del diritto di sciopero comporta la legittimità di praticare liberamente quelle azioni sussidiarie che sono ritenute necessarie per la riuscita dell’astensione, quale il lancio di manifesti, la ripetizione di slogans, la formazione di blocchi volanti propagandistici, o dei cosiddetti picchettaggi di persuasione e altre consimili attività dirette a svolgere opera di convincimento nei confronti di coloro che dimostrano assenteismo o dissenso; ma è evidente che non è lecito porre in essere tali attività con modalità lesive di diversi interessi privati penalmente tutelati fino a giungere ad una violenza privata. (Fattispecie in cui un sindacalista non appartenente alla categoria in sciopero, cioè ai lavoratori del commercio, aveva contribuito a far chiudere alcuni negozi i cui proprietari erano estranei alla manifestazione)
Cass. pen. n. 7588/1975
Nell’intento di rendere compatto e, quindi, efficace uno sciopero, è lecito compiere opera di propaganda e persuasione verso gli incerti o i dissidenti disposti ad essere informati sui motivi che inducono il lavoratore ad astenersi dal lavoro. Ma è evidente che, in difetto di una regolamentazione, demandata dalla Costituzione al legislatore, del diritto di sciopero, spetta all’interprete di determinarne i limiti; e tali limiti ovviamente, non possono che derivare dall’obbligo imposto dall’ordinamento giuridico di non violare le norme dettate a tutela di altri beni o interessi, nel senso che le cosiddette azioni sussidiarie ritenute necessarie per la riuscita dell’astensione dal lavoro sono legittime a condizione che non siano poste in essere modalità lesive di altri interessi primari penalmente tutelati. Sussistono gli estremi del reato di violenza privata nel caso in cui gli scioperanti sollevino l’autoveicolo guidato dall’operaio dissenziente nel tentativo di farlo retrocedere mentre si avvicina al cancello di ingresso dello stabilimento
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