16 Mar Art. 474 bis — Confisca
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Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 41040/2015
Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per la produzione di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.
Cass. pen. n. 49717/2013
In tema di confisca, il giudice, prima di disporre la misura ablatoria prevista dall’art. 474-bis comma secondo cod. pen., in relazione ai beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen, deve verificare se sia avvenuta la restituzione delle cose sequestrate, anche quando nel corso del procedimento sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di assoluzione, attesa la non immediata esecutività delle sue disposizioni restitutorie.
Cass. pen. n. 27961/2011
Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.
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