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Art. 471 — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Art. 471 — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione , ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a trecentonove euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 8652/2008

Non integra il reato di uso abusivo di sigilli (art. 471 c.p.) la condotta di colui che utilizzi il timbro riproducente il nome e cognome di un professionista (nella specie ingegnere) nonché il numero dell’iscrizione al relativo albo su relazioni relative a lavori di manutenzione straordinaria, considerato che esso non è strumento di pubblica autenticazione o certificazione, non essendo predisposto da un ente pubblico a tali fini; inoltre, le indicazioni in esso impresse, una volta apposte su un dato atto, non hanno una portata autonoma e diversa rispetto alle altre dichiarazioni in quest’ultimo contenute, trattandosi di un’apposizione che sostituisce enunciazione formale di provenienza senza che questa costituisca, tuttavia, oggetto di pubblica attestazione o certificazione. Per contro, gli strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, oggetto della tutela penale di cui all’art. 471, devono recare all’origine, nella stessa struttura e conformazione, l’indicazione di siffatta funzione, la quale, pertanto non può identificarsi con l’uso pratico che di volta in volta si faccia.

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Cass. pen. n. 38333/2001

Non integra il reato di uso abusivo di sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione la condotta del medico il quale utilizzi il timbro ad inchiostro recante il nominativo ed il codice regionale di altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, su certificazioni mediche e prescrizioni, in quanto il suddetto timbro vale solo ad individuare la provenienza amministrativa di queste ultime e non la persona fisica del medico che le redige, tanto che di esso può avvalersi anche il sostituto temporaneo previa aggiunta del proprio timbro personale, la cui mancanza, peraltro, costituisce una irregolarità non rilevante sotto il profilo penale.

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