Art. 406 – Codice penale – Delitti contro i culti ammessi nello Stato

[Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 9757/1986

In tema di delitti contro uno dei culti ammessi nello Stato, è necessario accertare al fine di controllare l'ammissione di un determinato culto, se lo statuto della confessione religiosa (nella specie Testimoni di Geova) non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano ed in particolare se l'esercizio della religione violi norme penali dettate in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della persona.