Art. 402 – Codice penale – Vilipendio della religione dello Stato
[Chiunque pubblicamente [266 4] vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.