16 Mar Art. 401 — Provocazione al duello per fine di lucro
Posted at 13:05h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia > Capo III – Della tutela arbitraria delle private ragioni
[ Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l’intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell’articolo 629. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo [ 575-577, 582-586 ], nel caso in cui il duello sia avvenuto. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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