Art. 400 – Codice penale – Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia > Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni
[Chiunque pubblicamente [266 4] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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