16 Mar Art. 343 bis — Corte penale internazionale
Posted at 13:03h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione > Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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