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Art. 338 — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Art. 338 — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni [ 339 ].

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi [ 339 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3828/2006

Integra il delitto di cui all’art. 338 c.p. (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) la minaccia, pure contenuta in un’espressione allusiva, che sia in concreto idonea ad incutere il timore di subire un danno ingiusto, non rilevando se il destinatario resista alla minaccia. L’idoneità del comportamento intimidatorio deve essere valutata con riguardo alle circostanze di fatto e quindi innanzitutto in relazione al contesto socio-ambientale, sicché anche semplici raccomandazioni o sollecitazioni possono assumere un significato fortemente minaccioso, se inserite in una situazione caratterizzata da rilevanti fenomeni di condizionamento violento o intimidatorio della libertà degli organismi pubblici e delle volontà delle persone. (La Corte ha ritenuto la sussistenza del reato, peraltro aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, sia dall’uso del metodo mafioso che dal fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa «Cosa nostra» nella condotta degli imputati che avevano avvicinato alcuni giudici popolari del collegio di Corte d’assise, impegnato in un dibattimento, con il pretesto della preoccupazione umanitaria per le precarie condizioni di salute dell’imputato, in cui favore avevano sollecitato la concessione di un permesso per cure, determinando l’astensione di detti giudici popolari dalla partecipazione al collegio giudicante).

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Cass. pen. n. 12450/2005

In tema di immunità parlamentare, sussiste il nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare — che giustifica la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati e correlativamente esclude la proposizione del conflitto di attribuzione da parte del giudice di merito qualora dette esternazioni, ancorchè pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si inscrivano in un contesto comprensivo di precedenti e numerosi interventi svolti dentro e fuori le aule parlamentari e siano caratterizzate, non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell’esercizio concreto della funzione parlamentare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto l’esistenza del nesso funzionale tra fatto incriminato — consistente nell’aver descritto la parte offesa, nella specie un avvocato, come un faccendiere in grado di ottenere dalle autorità inquirenti di una data città favori per i propri assistiti — e la funzione parlamentare, in ragione di una serie di interventi precedenti con i quali il detto parlamentare aveva denunciato, con riferimento alla stessa città, l’esistenza di una situazione atipica caratterizzata da disparità di trattamento e da un uso politico della giustizia).

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Cass. pen. n. 2636/2000

Agli effetti di quanto previsto dall’art. 338 c.p., per «corpo» politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri).

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Cass. pen. n. 2810/1995

Ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni, ma non è necessario che in effetti l’impedimento o il turbamento voluto si siano verificati.

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