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Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [ 268 ].

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [ 259, 260 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4240/1982

La normativa prevista nella L. 24 ottobre 1977, n. 801 attiene esclusivamente al segreto di Stato — cioè agli atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità dello Stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto — e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell’interesse dello Stato, non possono essere divulgate. (Nella specie è stato ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni concernenti il segreto di Stato in relazione all’illecito previsto nell’art. 258 c.p.).

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