Art. 191 – Codice penale – Ordine dei crediti garantiti con [ipoteca] o sequestro
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende [149], sono pagate nell'ordine seguente [c.p.p. 320]:
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni [185] e di spese processuali [c.p.p. 538, 539, 541] al danneggiato [c.p.p. 320], purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650];
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario [c.p.p. 320];
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188]. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [c.p.p. 691].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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