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Art. 58 — Stampa clandestina

Art. 58 — Stampa clandestina

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5878/1976

L’indicazione «supplemento a Lotta continua» — corredata degli estremi di registrazione di questo giornale — su manifestini ciclostilati è idonea a soddisfare la prescrizione di legge concernente l’indicazione sugli stampati del nome e del domicilio dello stampatore. Infatti, coincidendo l’identità dello stampatore del suddetto manifestino con quella dello stampatore del giornale, l’indicazione del suo nome e del domicilio può avvenire in modo rapido e sicuro.

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