Art. 57 bis – Codice penale – Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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