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Art. 3 — Obbligatorietà della legge penale

Art. 3 — Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [ 1080 2 cod. nav. ] o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49666/2004

In tema di immunità previste dal diritto internazionale, poiché alla Repubblica del Montenegro non spetta, nell’ambito della comunità internazionale, la qualifica di Stato sovrano e di soggetto autonomo e indipendente (che fa capo solo allo Stato Unione di Serbia e Montenegro), il presidente della Repubblica e il capo del governo del Montenegro non godono delle immunità dalla giurisdizione penale italiana riconosciute ai capi di Stato e di governo e ai Ministri degli esteri degli Stati sovrani e soggetti di diritto internazionale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame che, a conferma della decisione del g.i.p., aveva rigettato, sul rilievo di tale immunità, una richiesta, avanzata nei confronti del Presidente della Repubblica del Montenegro, di misura cautelare per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e.).

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Cass. pen. n. 1011/1998

L’immunità, che comporta la sottrazione per taluni soggetti all’applicabilità delle sanzioni penali, costituendo un’eccezione al principio di obbligatorietà della legge penale, non può che derivare da disposizioni legislative ed è insuscettibile di interpretazioni estensive ed analogiche, come del resto avverte l’art. 3 c.p. nel limitarla ai soli casi stabiliti dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale. Il diritto internazionale riconosce l’immunità ai soli capi di Stato per il fatto che essi rappresentano i rispettivi Stati. Tutte le altre immunità non possono che sorgere da specifiche norme legislative, le quali non solo devono formulare il collegamento tra l’organo e la sua qualità di rappresentante dello Stato straniero, ma devono altresì indicare se l’esonero è generale, ovvero limitato ai fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni. Pertanto l’immunità non può essere riconosciuta al deputato alla sanità e sicurezza sociale del Congresso di stato di S. Marino.

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Cass. pen. n. 469/1994

Le immunità dalla giurisdizione previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate e rese esecutive in Italia con L. 9 agosto 1967, n. 804, non sono limitate ai soli rappresentanti diplomatici veri e propri. L’art. 43 della Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, infatti, stabilisce, al primo comma, che anche i «funzionari consolari» e gli «impiegati consolari» non possono essere sottoposti a giudizio dalle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per il fatto compiuto dall’imputato — e ritenuto integrare la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. — nell’esercizio delle funzioni di sovrintendente del Cimitero militare americano di Nettuno e di membro della missione diplomatica degli Stati Uniti).

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