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Art. 746 — Effetti sull’esecuzione nello Stato

Art. 746 — Effetti sull’esecuzione nello Stato

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 42895/2009

In tema di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, lo Stato di condanna, ai fini di stabilire se permanga la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad una richiesta del condannato, deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l’avvenuto completamento dell’espiazione della pena, non potendo più eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione abbia comunicato di considerare completata l’esecuzione stessa.

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