Art. 745 – Codice di procedura penale – Richiesta di misure cautelari all’estero
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all'estero di sentenze penali italiane > Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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