Art. 737 – Codice di procedura penale – Sequestro
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all'estero di sentenze penali italiane > Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo [321].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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