12 Mag Art. 737 — Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ] da parte del procuratore generale. Contro l’ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo [ 588 ].
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l’esecuzione del sequestro preventivo [ 321 ] .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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