12 Mag Art. 723 — Poteri del Ministro della giustizia
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.
3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l’autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.
7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Corte cost. n. 336/1996
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 723, comma 1, e 725, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, nella parte in cui includono nelle attività di acquisizione probatoria rogabili da autorità straniera non solo specifici atti da questa espressamente richiesti, bensì anche attività di indagine discrezionali e generalizzate, in quanto il riconoscimento in capo al giudice, quale organo chiamato all’esecuzione della rogatoria in posizione di terzietà, di poteri che nell’ambito del processo italiano sono riservati al pubblico ministero, è frutto di una valutazione del legislatore che non appare irragionevole né contrastante con i diritti della difesa, e conferisce all’attività rogata il livello più elevato di affidamento che lo Stato sia in grado di assicurare.
Cass. pen. n. 1755/1995
Mentre avverso l’ordinanza con la quale la corte di appello dichiara esecutiva una rogatoria internazionale non è previsto alcun mezzo di impugnazione, contro gli atti compiuti in esecuzione di detta rogatoria è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, incidente di esecuzione. Questo, può essere attivato solo quando l’esecuzione sia iniziata, cioè contro la stessa, e non potrà fondarsi sulla contestazione della decisione di exequatur. [Nella fattispecie, il P.G. ha proposto cosiddetto incidente di esecuzione avverso l’ordinanza con cui la corte di appello ha dato esecuzione ad una rogatoria internazionale, al fine di ottenere l’annullamento. Ha poi presentato ricorso per cassazione contro il rigetto dell’incidente di esecuzione, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza di exequatur. Il Supremo Collegio ha rilevato che i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile l’incidente di esecuzione perché proposto avverso il provvedimento di exequatur, e non già contro un atto di attuazione dello stesso].
Cass. pen. n. 1577/1994
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, le norme del vigente codice di procedura penale di cui all’art. 724 — che regola il procedimento in sede giurisdizionale per le rogatorie dall’estero — e 725 che disciplina l’esecuzione delle rogatorie — non prevedono alcun mezzo di gravame avverso l’ordinanza con la quale la corte d’appello dà esecuzione ad una rogatoria internazionale; l’unico rimedio al riguardo esperibile è l’incidente di esecuzione.
Cass. pen. n. 3812/1993
L’ordinanza con la quale la corte d’appello dia esecuzione ad una rogatoria internazionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, mentre gli atti compiuti in esecuzione di rogatorie dall’estero possono essere esaminati dal giudice dell’esecuzione. Se, peraltro, la corte d’appello, anziché dare esecuzione alla rogatoria internazionale, disponga in via autonoma la perquisizione domiciliare ed il sequestro di cose pertinenti al reato, gli interessati possono avvalersi della procedura prevista per il riesame dei provvedimenti cautelari. [Fattispecie nella quale la corte d’appello, nel corso di una rogatoria internazionale, delegava il giudice per le indagini preliminari per l’esecuzione di una perquisizione domiciliare e per il sequestro dei documenti riferibili ai reati di falso in atti pubblici e truffa ipotizzati a carico degli indagati].
Cass. pen. n. 1385/1993
Avverso gli atti compiuti in esecuzione di rogatorie dall’estero è possibile esperire l’incidente di esecuzione.
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