14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1755 del 24 maggio 1995
Testo massima n. 1
Mentre avverso l’ordinanza con la quale la corte di appello dichiara esecutiva una rogatoria internazionale non è previsto alcun mezzo di impugnazione, contro gli atti compiuti in esecuzione di detta rogatoria è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, incidente di esecuzione. Questo, può essere attivato solo quando l’esecuzione sia iniziata, cioè contro la stessa, e non potrà fondarsi sulla contestazione della decisione di exequatur. [ Nella fattispecie, il P.G. ha proposto cosiddetto incidente di esecuzione avverso l’ordinanza con cui la corte di appello ha dato esecuzione ad una rogatoria internazionale, al fine di ottenere l’annullamento. Ha poi presentato ricorso per cassazione contro il rigetto dell’incidente di esecuzione, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza di exequatur. Il Supremo Collegio ha rilevato che i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile l’incidente di esecuzione perché proposto avverso il provvedimento di exequatur, e non già contro un atto di attuazione dello stesso ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]