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Art. 261 — Rimozione e riapposizione dei sigilli

Art. 261 — Rimozione e riapposizione dei sigilli

1. L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l’identità e l’integrità con l’assistenza dell’ausiliario [ 126 ]. Compiuto l’atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza dell’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 14992/2011

Le operazioni di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato sono affette da nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima del provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare.

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Cass. pen. n. 6354/2006

In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell’art. 261 c.p.p. ha natura regolamentare in quanto è volta a disciplinare un’attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolarità formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullità relativa, dalla presenza imprescindibile dell’ausiliario del giudice.

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Cass. pen. n. 2592/1998

In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell’art. 261 c.p.p. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un’attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed è già sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell’ausiliario del giudice. L’inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell’art. 178 c.p.p., che delinea categorie paradigmatiche cui l’anomalia in esame è del tutto estranea.

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Cass. pen. n. 6703/1997

In tema di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, qualora le relative operazioni, in violazione dell’art. 261 c.p.p., siano state effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato, ciò determina una nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima della pronuncia da parte del giudice dell’udienza preliminare del provvedimento conclusivo di tale fase, ex art. 424 c.p.p. [Nella fattispecie, è stata ritenuta tardiva l’eccezione di nullità formulata dall’imputato dopo che, nell’udienza preliminare, era stato introdotto il giudizio abbreviato, essendo ormai preclusa la definibilità dell’udienza preliminare con un provvedimento ex art. 424 c.p.p., dovendo il giudice definire il giudizio abbreviato con sentenza a norma dell’art. 442 c.p.p.].

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