Art. 231 – Codice di procedura penale – Sostituzione del perito
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione [223].
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 31404/2010
Rientra nei poteri del giudice, pur dopo avere dato corso alla procedura di sostituzione del perito, confermare l'incarico al perito in precedenza nominato, per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito, avendo ritenuto valide le giustificazioni rese quanto al ritardo nel deposito della relazione peritale (nella specie, dovuto a gravi motivi di salute). (La Corte ha anche osservato che la relazione depositata prima dell'audizione del perito e della successiva conferma dell'incarico non è inutilizzabile, poiché l'operatività della sostituzione dipende dall'ascolto delle eventuali giustificazioni del perito, e comunque la prova non è costituita dalla relazione peritale, bensì dalle dichiarazioni rese dal perito in sede di esame dibattimentale). (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 05/05/2008).