12 Mag Art. 524 — Chiusura del dibattimento
Posted at 15:54h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Settimo – Giudizio > Titolo II – Dibattimento > Capo V – Discussione finale
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”20″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 49567/2003
La revoca della dichiarazione di chiusura del dibattimento emessa ai sensi dell’art. 524 c.p.p. non necessita di formule sacramentali potendo risultare anche implicitamente [in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto idonea la dichiarazione del Presidente del collegio «di fare un passo indietro» per procedere ex art. 507 c.p.p. all’assunzione di nuove prove].
[adrotate group=”22″]
[adrotate group=”21″]