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Art. 492 — Dichiarazione di apertura del dibattimento

Art. 492 — Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti , il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L’ausiliario [ 126 ] che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10107/1998

La mancata lettura dell’imputazione da parte dell’ausiliario che assiste il giudice, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità e tenuto conto che detta violazione non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178, lett. c] c.p.p., posto che essa non riguarda l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e che l’esigenza della contestazione è soddisfatta dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio, corrispondente all’atto cui la legge processuale demanda la funzione della editio actionis, e non dalla lettura in udienza dell’imputazione.

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