Art. 146 – Codice di procedura penale – Conferimento dell’incarico

1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 41624/2006

Il conferimento dell'incarico all'interprete non comporta l'obbligo per lo stesso di prestare giuramento e il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 26 maggio 2006).

Cass. pen. n. 13208/2005

A norma dell'art. 474 c.p.p. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtú del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 c.p.p.