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Art. 387 bis — Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età

Art. 387 bis — Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età

1. Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell’arresto o del fermo .

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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