12 Mag Art. 387 — Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari
Posted at 15:51h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo VI – Arresto in flagranza e fermo
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo [ 96 3].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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