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Art. 432 — Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

Art. 432 — Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

1. Il decreto che dispone il giudizio [ 429 ] è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall’articolo 431 e con l’eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio [ 465 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 29821/2001

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 432 c.p.p. nella parte in cui prevede l’allegazione al fascicolo del dibattimento del provvedimento che abbia disposto la misura cautelare in quanto, per quel che concerne la violazione dell’art. 76 Cost., è la stessa legge di delegazione per l’emanazione del codice di procedura penale a prevedere che sia il giudice del dibattimento a decidere sulla libertà, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, il che comporta necessariamente l’acquisizione a quel fascicolo del provvedimento impositivo, e, per quanto riguarda l’art. 3 Cost., il sistema in questione non costituisce una deroga a quello accusatorio che impone l’utilizzazione, ai fini della decisione, della prova formatasi nel dibattimento, ma non esclude una totale «verginità» conoscitiva del giudicante.

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Cass. pen. n. 7/1995

Ai sensi degli art. 279 c.p.p. e 91 att. c.p.p., appartiene al giudice dell’udienza preliminare la competenza all’adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. [Nell’affermare detto principio la Corte ha osservato che, dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, il giudice dell’udienza preliminare è investito della cognizione dei procedimenti incidentali «de libertate» in quanto «giudice che procede», e che tale competenza permane, oltre la chiusura dell’udienza preliminare, fino a quando non sia venuta meno, da parte sua, la disponibilità giuridica e materiale degli atti a seguito della formazione e spedizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 e 432 c.p.p.].

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