Art. 335 ter – Codice di procedura penale – Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
Fonti > Codice di procedura penale > Libro quinto - Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo II - Notizia di reato
1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335 quater.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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