Art. 335 bis – Codice di procedura penale – Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi

1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.