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Art. 288 — Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

Art. 288 — Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale , il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti .

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale [ 609 ss. c.p.], ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [ 307 c.p.], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 34793/2001

In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull’esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l’abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale.

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