12 Mag Art. 277 — Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
Posted at 15:48h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Quarto – Misure cautelari > Titolo I – Misure cautelari personali > Capo I – Disposizioni generali
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [ 274 ] del caso concreto [ 285 2].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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