Art. 277 – Codice di procedura penale – Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
Fonti > Codice di procedura penale > Libro quarto - Misure cautelari > Titolo I - Misure cautelari personali > Capo I - Disposizioni generali
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [274] del caso concreto [285 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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