Art. 277 – Codice di procedura penale – Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [274] del caso concreto [285 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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