12 Mag Art. 641 — Effetti dell’inammissibilità o del rigetto
Posted at 15:57h
in Codice procedura penale
1. L’ordinanza che dichiara inammissibile [ 634 ] la richiesta o la sentenza che la rigetta [ 637 ] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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