Art. 651 bis – Codice di procedura penale – Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 459/2020
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato militare in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione. (Dichiara inammissibile, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 17/07/2019).
Cass. pen. n. 47630/2019
E' appellabile la sentenza del giudice di pace che prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto, contestualmente condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile, trattandosi di decisione di "natura mista" avente efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, e perciò rientrante nella disciplina di cui all'art. 37, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 374, anziché in quella del comma successivo. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, trasmettendo gli atti al tribunale competente). (Qualifica appello il ricorso, GIUDICE DI PACE GORIZIA, 08/10/2015).
Cass. pen. n. 44118/2019
Sussiste l'interesse a ricorrere dell'imputato assolto dal giudice di pace per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto a detta pronuncia, una volta che sia divenuta irrevocabile, l'art. 651-bis cod. proc. attribuisce efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, dovendo tuttavia essere indicato in modo specifico nel ricorso il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovuto portare il giudice ad una decisione ampiamente liberatoria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata a dedurre l'inapplicabilità in astratto della previsione dell'art. 131-bis cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace). (Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE DI PACE GORIZIA, 28/09/2017).
Cass. pen. n. 7264/2015
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, deducendo il vizio di incompetenza per materia, la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, emessa - dopo l'apertura del dibattimento, ma prima di procedere all'assunzione delle prove - dal giudice di pace, previa attribuzione al fatto di un'erronea qualificazione giuridica rientrante nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luogo di diffamazione aggravata). (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sentenza impugnata, emessa prima dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651 bis cod. proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a dibattimento"). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Lecce, 08/04/2015).