Avvocato.it

Art. 651 — Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

Art. 651 — Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato , quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale .

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 21906/2018

È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall’art. 651-bis cod. proc. pen.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1045/1999

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall’art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall’art. 651 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all’affermazione che l’imputato l’ha commesso, escludendosi, perciò, l’estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall’imputato.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 624/1997

L’interesse ad impugnare — che deve tendere a un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall’ordinamento — assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato — da intendere nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione — possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l’imputato, attraverso l’impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi [quali ad esempio l’assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio], ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l’ordinamento rispettivamente fa derivare dall’efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno [artt. 651 e 652 c.p.p.], dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare [art. 653 c.p.p.], e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi [art. 654 c.p.p.]. Stante il principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell’ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all’imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l’eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole.

[adrotate group=”22″]

Cass. civ. n. 12054/1993

La preclusione del giudicato penale in relazione alla richiesta della parte lesa di risarcimento dei danni sussiste soltanto nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia deciso su di essa, non anche quando l’intervento di una causa estintiva del reato abbia impedito l’esame delle istanze della parte civile, escludendo ogni accertamento che non costituisca l’indispensabile presupposto di quella declaratoria.

[adrotate group=”22″]

Cass. civ. n. 4652/1990

Il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso giuramento della parte non fa stato nel giudizio civile quando in questo si controverta, con riguardo al fatto dedotto a base della pretesa azionata, non sulla veridicità del giuramento ma sulla sua decisorietà e sugli effetti delle aggiunte alla formula omessa.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze