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Articolo 535 Codice di procedura civile — Prezzo base dell’incanto

Articolo 535 Codice di procedura civile — Prezzo base dell’incanto

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore [ disp. att. 161 ], fissa il prezzo di apertura dell’incanto [ 539 ] o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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